- Gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell ' art.136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3 -bis; ovvero:
- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del codice sopra menzionato, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
- Gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili.
- Edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione.
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I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
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Gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'art.3 del D.P.R. 26 agosto 1993 n.412. in
cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a
protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter.
- Gli edifici adibiti a luogo di culto e allo svolgimento di attività religiose.
( Fonte Decreto legge 4 giugno 2013 n.63 )