PREVENZIONE INCENDI - PRATICHE SCIA VIGILI DEL FUOCO A ROMA

Prevenzione incendi Pratica SCIA VVF a Roma

ELABORAZIONE PRATICHE SCIA VIGILI DEL FUOCO

Lo Studio Tecnico Palmieri dispone di professionisti abilitati al DPR 151/2011 che effettuano la valutazione del rischio di incendio ed elaborano la documentazione tecnica di progetto da presentare al Comando dei Vigili del Fuoco Territorialmente competente,al fine di richiedere il parere preventivo di conformità antincendio dell'impianto/attività soggetta al rilascio del C.P.I. o alla presentazione della S.C.I.A.

Sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi:

  • Le attività con le caratteristiche previste dal D.M.16febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni (art.1 comma 4 D.P.R. 37/98).
  • Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producano, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti (Tabella A D.P.R.689/59) (art.2 Legge 966/65).
  • Le aziende e le lavorazioni che per dimensioni, ubicazione e altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori (Tabella B D.P.R.689/59)(art.2 Legge 966/65).

La richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi è subordinata all'ultimazione dei lavori in conformità alle prescrizioni del progetto approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco (Parere Conformità Antincendio). A lavori ultimati, deve essere richiesta la visita di collaudo che si risolve, in caso di esito positivo, nel rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Occorre comunque precisare che dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il responsabile dell'attività, per la quale è stato rilasciato tale documento, è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso, nonché a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.

E' necessario, inoltre, tenere presente che la legge stabilisce, altresì, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli di prevenzione incendi ogniqualvolta vi siano modifiche di lavorazione e di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali e di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti e, comunque, quando vengano a maturare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Da quanto esposto, deriva, in definitiva, la necessità di richiedere l'approvazione preventiva ed il controllo ai Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco anche nel caso che un impianto subisca delle modifiche tecniche o strutturali durante il periodo di validità del certificato di prevenzione incendi o del nulla-osta provvisorio. Non si deve dimenticare, comunque, che il certificato di prevenzione incendi ha un periodo di validità, variabile in funzione dell'attività, stabilito dal DPR 151/2011 e che quindi, in prossimità della sua scadenza, è necessario chiederne il rinnovo.

Prevenzione Incendi Roma. Piano di evacuazione antincendio