Ecobonus 110% decreto rilancio

Se devi ristrutturare casa in questo momento puoi approfittare dei Superbonus, validi per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il 17 luglio è stato convertito in legge il Decreto Rilancio Legge 34/2020  per incentivare gli italiani a riqualificare le proprie abitazioni e quindi rilanciare le imprese dopo i fermi causati per il covid-19.
Agli articoli 119 e 121, il Decreto prevede la possibilità di portare in detrazione al 110% alcune spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. La detrazione fiscale al 110% è valida per i lavori effettuati nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e fruibile in 5 rate di pari importo.

 

Di seguito i casi e i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione.

 

decreto rilancio 2020 : cosa prevede

Ecobonus 2020: Detrazioni per interventi di efficienza energetica

Per l’efficientamento energetico degli edifici, riportiamo di seguito gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110% previsti dal Decreto Rilancio.

 

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su:

 

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  •  euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto o a pompa di calore. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

 

  • euro 30.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  •  euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
  • euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

Inoltre, sono inclusi tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, come ad esempio gli infissi e le caldaie a condensazione, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli nei punti precedenti. Per questi la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa di ciascun intervento. Infine, per poter accedere alla detrazione, è obbligatorio che gli interventi sopra menzionati, oltre a rispettare i relativi requisiti tecnici, garantiscano un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

 

 

Sismabonus 110%: Detrazioni per l’adozione di misure antisismiche

Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici, la detrazione al 110% è prevista fino ad un ammontare pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare per l'adozione di misure in edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Fotovoltaico e colonnine elettriche: Detrazioni per interventi contestuali

Come anticipato, il Decreto Rilancio prevede inoltre la detrazione nella misura del 110 % anche per gli interventi, sempre se effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

 

Tuttavia, questa detrazione è riconosciuta solo in particolari condizioni:

 

  •  per gli impianti fotovoltaici se effettuati congiuntamente a interventi di Ecobonus o di Sismabonus;
  • mentre per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici se effettuati congiuntamente con uno degli interventi di Ecobonus.

 

  In particolare, per quanto riguarda gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici la detrazione al 110 % spetta su una spesa massima di 48.000 euro, e nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW per interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria e interventi di restauro e di risanamento conservativo.

 

La detrazione del 110% spetta anche in caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

 

Ricordiamo però che la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non consumata o non condivisa per l’autoconsumo da comunità energetiche rinnovabili e non è cumulabile con altri incentivi pubblici (o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura) e con gli incentivi per lo scambio sul posto.

 

L’aliquota per le comunità energetiche rinnovabili si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione del 50 % nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto in quanto è consentito l’esercizio, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, di impianti fino a 200 kW.

 

Infine, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione del 110 % è riconosciuta fino ad un ammontare complessivo pari a

 

Il Decreto Rilancio 2020: chi sono i soggetti beneficiari

Il Decreto specifica inoltre i soggetti che possono fruire della detrazione al 110% per gli interventi sopra riportati, ovvero:

 

  • condomini;
  • persone fisiche;
  • istituti autonomi per le case popolari fino al 30 giugno 2022;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • enti del terzo settore;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche.

 

Il Decreto Rilancio 2020: sconto in fattura e cessione del credito

L’elemento più innovativo contenuto nel Decreto Rilancio è la possibilità, per alcuni soggetti, di optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione alternativamente:

 

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
  • oppure, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

  Questa scelta è valida per coloro che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per:

  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • interventi di efficienza energetica;
  • interventi antisismici;
  • interventi per il rifacimento di facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.