Se devi ristrutturare casa in questo momento puoi approfittare dei Superbonus, validi per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il 17 luglio è stato convertito in legge il Decreto Rilancio Legge 34/2020
per incentivare gli italiani a riqualificare le proprie abitazioni e quindi rilanciare le imprese dopo i fermi causati per il
covid-19.
Agli articoli 119 e 121, il Decreto prevede la possibilità di portare in detrazione al 110% alcune spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), riduzione del
rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. La detrazione fiscale al 110% è valida per i lavori effettuati nel periodo
dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e fruibile in 5 rate di pari importo.
Di seguito i casi e i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione.
Per l’efficientamento energetico degli edifici, riportiamo di seguito gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110% previsti dal Decreto Rilancio.
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su:
Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto o a pompa di calore. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
Inoltre, sono inclusi tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, come ad esempio gli infissi e le caldaie a condensazione, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli nei punti precedenti. Per questi la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa di ciascun intervento. Infine, per poter accedere alla detrazione, è obbligatorio che gli interventi sopra menzionati, oltre a rispettare i relativi requisiti tecnici, garantiscano un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici, la detrazione al 110% è prevista fino ad un ammontare pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare per l'adozione di misure in edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Come anticipato, il Decreto Rilancio prevede inoltre la detrazione nella misura del 110 % anche per gli interventi, sempre se effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Tuttavia, questa detrazione è riconosciuta solo in particolari condizioni:
In particolare, per quanto riguarda gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici la detrazione al 110 % spetta su una spesa massima di 48.000 euro, e nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW per interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria e interventi di restauro e di risanamento conservativo.
La detrazione del 110% spetta anche in caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
Ricordiamo però che la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non consumata o non condivisa per l’autoconsumo da comunità energetiche rinnovabili e non è cumulabile con altri incentivi pubblici (o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura) e con gli incentivi per lo scambio sul posto.
L’aliquota per le comunità energetiche rinnovabili si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione del 50 % nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto in quanto è consentito l’esercizio, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, di impianti fino a 200 kW.
Infine, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione del 110 % è riconosciuta fino ad un ammontare complessivo pari a
Il Decreto specifica inoltre i soggetti che possono fruire della detrazione al 110% per gli interventi sopra riportati, ovvero:
L’elemento più innovativo contenuto nel Decreto Rilancio è la possibilità, per alcuni soggetti, di optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione alternativamente:
Questa scelta è valida per coloro che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per:
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